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Dal sito Internet http://www.greenreport.it/news/agricoltura/cannabis-stop-and-go-approccio-fermo-da-fascio-e-ford/

CANNABIS SATIVA, GLI STOP AND GO DI UN APPROCCIO FERMO ALL’ETÀ DEL FASCIO E DI HENRY FORD

di Beppe Croce, presidente Federcanapa

Dalla fine degli anni ‘90 in tutta Europa e nel mondo le legislazioni proibizionistiche sulla Cannabis sativa (l’unica specie di canapa che consociamo, che sia per usi industriali, ludici o terapeutici) hanno iniziato ad attenuarsi. Dalla Nuova Zelanda alla Siberia, dall’India al Sudafrica è uno spumeggiare di nuove idee imprenditoriali. Persino gli Stati Uniti si stanno arrendendo con le leggi approvate da una decina di Stati per legalizzare le coltivazioni (in Colorado e Kentucky e prossimamente in North Dakota sono riprese coltivazioni pilota), col Farm Bill di Obama del febbraio 2014 e con un pronunciamento della Camera USA del maggio 2014 che impedisce alla DEA (Drug Enforcement Administration) di interferire e bloccare la coltivazioni di canapa industriale e terapeutica come ha fatto negli ultimi 80 anni.

Ma in Italia e negli Stati Uniti, per un singolare parallelo, il completamento della normativa va a rilento. Grandi produttori storici di questa coltura, oggi i due Paesi vivono il paradosso di una libera circolazione di prodotti stranieri a base di canapa (il mercato americano è invaso di prodotti alimentari e salutistici del Canada), ma di forti limiti alla produzione nazionale.

Sei mesi fa, settembre 2015, la stampa locale del Viterbese aveva annunciato con clamore l’arresto di un uomo accusato di coltivare una piantagione illegale di marjuana. 50.000 piante in 4.000 mq! Come se non bastasse “In casa dell’indagato sono stati rinvenuti anche fertilizzanti, semi, manuali per la coltivazione…” insomma il classico armamentario di una cellula terroristica. Questo signore si è fatto 21 giorni di carcere prima che le autorità accertassero che quelle piantagione era di una varietà di canapa industriale, la Futura 75, legalmente ammessa sul territorio europeo, coi semi legalmente acquistati e con tanto di contratto con un’impresa di lavorazione delle fibre, la South Hemp Tecno di Taranto. L’episodio purtroppo è solo uno dei tanti casi paradossali avvenuti in questi anni e dimostra l’importanza di una legislazione adeguata. In realtà la normativa esistente era già più che sufficiente a tutelare quell’agricoltore di Viterbo. Ma la frammentarietà di norme, decreti, circolari ministeriali con cui si è sviluppato nell’ultimo quindicennio il percorso di riabilitazione della canapa in Italia ha favorito confusione e ignoranza tra le varie (troppe) forze preposte ai controlli antidroga.

Ora un disegno di legge sulla canapa industriale c’è [1] e una volta approvato – e poi approvati i suoi vari regolamenti attuativi (quanto tempo occorrerà?) – dovrebbe finalmente consentire a qualsiasi agricoltore, industriale o commerciante italiano di canapa di operare in tranquillità, come accade in Germania, Francia e in altri Paesi. È stato varato circa un anno fa ed è fermo al Senato dopo aver passato il vaglio delle commissioni della Camera. Anche negli USA, dove la coltivazione attualmente è consentita solo presso enti pubblici o scuole e università, solo a scopi di ricerca e solo in quegli Stati che hanno legalizzato la coltivazione, si attende con impazienza il varo dell’Industrial Hemp Farming Act, arenato finora nelle secche del Congresso.

Il disegno di legge italiano contiene alcune ambiguità, forse inevitabili dato che ha dovuto passare il vaglio di 4 Commissioni, ma in ogni caso, sempre che il testo non subisca ulteriori stravolgimenti, propone una buona ossatura di tutela per i coltivatori, basata su 3 pilastri:

– consente di coltivare senza necessità di autorizzazione le varietà di canapa industriale ufficialmente riconosciute dall’Unione Europea;

– affida a un unico corpo specializzato (era indicato finora il Corpo Forestale dello Stato) il compito di eseguire i controlli in campo secondo la metodologia indicata dalla normativa europea (non basta che qualche pianta superi il limite di Thc consentito, ossia del principio attivo presente in tutte le varietà di canapa, industriale o non, per deliberare il sequestro di un’intera piantagione);

– e soprattutto libera l’agricoltore da ogni responsabilità nel caso si accerti nel suo campo uno sforamento “moderato” (fino allo 0,6%) del tenore massimo consentito di Thc nelle varietà industriali (in Europa è dello 0,2%). È una tutela importante, anche perché difficilmente una varietà autorizzata può arrivare a sviluppare un tenore di Thc superiore a quel 0,6%.

Il disegno di legge inoltre prevede un piccolo fondo di finanziamento (700.000 euro annui), gestito dal Ministero dell’Agricoltura (o come diavolo si chiama adesso), destinato a migliorare le tecniche di coltivazione e di trasformazione della canapa. Di fatto, dopo questa pausa forzata di 60 anni (80 negli USA), siamo molto indietro. Le nostre conoscenze agronomiche e industriali sulla canapa sono ancora sostanzialmente ferme all’età del Fascio e di Henry Ford.

Un altro evento normativo importante è avvenuto in parallelo il novembre scorso col varo del decreto del Ministero della Salute sulla Cannabis terapeutica (quella da droga, tanto per intenderci, ad alto contenuto di THC) [2]. Il decreto autorizza la coltivazione di Cannabis per la produzione di medicinali, sostanze e preparazioni vegetali. Ovviamente la coltivazione di queste varietà sarà consentita solo in aree specifiche e per il momento ogni indicazione futura è delegata al progetto pilota in corso presso lo stabilimento chimico-farmaceutico militare di Firenze. Finalmente lo Stato italiano riconosce, pur con tutte le cautele e i distinguo, le potenzialità della Cannabis nella terapia del dolore e per altre funzioni (antiemetico, antinausea, stimolazione dell’appetito, ecc.). Un altro passo in avanti importante con questo decreto è la distinzione netta tra piante di Cannabis (terapeutica o a fini ludici) e le piante da sementi certificate per la produzione di fibre o per altri usi industriali secondo le norme europee. D’ora in poi nessun agente, nessun magistrato potrà permettersi di scambiare una pianta a usi industriali per una potenziale pianta da droga.

NOTE

[1] “Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa” ddl approvato dalla XIII Commissione permanente (Agricoltura) della Camera dei deputati il 18 novembre 2015.

[2] Decreto 9 novembre 2015 “Funzioni di Organismo statale per la cannabis previsto dagli articoli 23 e 28 della convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, come modificata nel 1972” del Ministero della Salute (pubblicato su GU n.279 del 30/11/2015).

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